
Si assume che, trattandosi di immobili oggetto di un provvedimento di demolizione e confisca, la base imponibile IMU avrebbe dovuto determinarsi in relazione al valore dell'area edificabile.
L’art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 504/1992 (cui rinvia l’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, per l'IMU), delinea un meccanismo di regolazione per cui non rileva, per determinare la base imponibile, il fabbricato in corso di ristrutturazione perché è considerata (solo) l'area su cui il fabbricato insiste, fabbricabile anche in deroga all'art. 2 del decreto; l'area ridiventa fabbricabile ab origine, finché la ristrutturazione dell'immobile non è completata perché, venuta meno la tassabilità del fabbricato, viene tassata l'area come se il fabbricato non esistesse, e soggetta a imposizione rimane tutta l'area, anche se inedificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari (Cass. 9 maggio 2014, n. 10082; 28 dicembre 2016, n. 27096).
La norma presuppone la realizzazione dell'intervento edilizio cui si correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile - e, dunque, l'utilizzazione edificatoria, la demolizione del fabbricato e l’esecuzione degli interventi di recupero ex art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), della legge n. 457/1978 (ora D.P.R. n. 380/2001, art. 3) - così che la rideterminazione della base imponibile (secondo il valore dell'area) opera fino all’ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione o, se antecedente, la data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è utilizzato (Cass. 7 giugno 2017, n. 14111).
L'area di insistenza del fabbricato non è autonomamente tassabile quale area edificabile in quanto la fattispecie impositiva non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosi all'evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile diversamente ragionando, si verrebbe a inammissibilmente introdurre nell'ordinamento - in via interpretativa - un nuovo e ulteriore presupposto d'imposta, costituito appunto dall'area edificata (Cass., 19 luglio 2017, n. 17815; Cass., 12 luglio 2021, n. 19809; Cass., 28 marzo 2019, n. 8620; Cass., 11 ottobre 2017, n. 23801; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3282).

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