Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 794

di Fabio Pace | 20 Marzo 2026
Rassegna di giurisprudenza 20 marzo 2026, n. 794

Si contesta il riconoscimento del diritto della società al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA con riferimento all'operazione di leasing, senza verificare, in concreto, la sussistenza dei requisiti, necessari per potere equiparare la fattispecie a un'operazione di acquisto di beni di investimento.
L'art. 30, secondo comma, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, prevede che l'eventuale eccedenza IVA detraibile, di ammontare superiore a euro 2.582,28, possa essere chiesta a rimborso, totalmente o parzialmente, laddove riguardi l'acquisto o l'importazione di beni ammortizzabili.
L’utilizzatore ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'IVA superiore a euro 2.582,28, assolta relativamente a beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing, in quanto l’operazione di leasing deve essere equiparata, per l’utilizzatore, all'acquisto di un bene di investimento e, quindi, si verifica a suo favore, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, l'ipotesi di acquisto di un bene ammortizzabile (Cass. 10 maggio 2019, n. 12457; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20951); ciò avviene solo se per tali beni sia previsto il trasferimento di proprietà, al conduttore, alla scadenza del contratto o se sia prevista l'attribuzione, al conduttore, delle caratteristiche essenziali della proprietà dei beni stessi e se la somma delle rate e degli interessi equivalga al valore venale dei beni. Si tratta di criteri che consentono, individualmente o congiuntamente, di determinare se un contratto possa essere qualificato di leasing finanziario. Tuttavia, per configurarsi una cessione di beni imponibili, occorre che l'esercizio dell'opzione di acquisto, per quanto facoltativa dal punto di vista formale, sia in realtà, alla luce delle condizioni finanziarie del contratto, come la sola scelta economicamente razionale che il locatario possa fare (Cass. ord. 4 ottobre 2022, n. 28823).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Si contesta il rimborso IVA per leasing senza verificare i requisiti per equipararlo all'acquisto di beni ammortizzabili. L'utilizzatore ha diritto al rimborso se il contratto è di leasing finanziario.