
L'Agenzia chiede la condanna alle spese del contenzioso la restituzione delle somme versate in favore della parte ricorrente in appello.
Nei procedimenti aventi ad oggetto debiti rientranti nella dichiarazione di definizione agevolata, ex artt. 1, comma 235, della legge n. 197/2022, e 3-bis, comma 1, del D.L. n. 202/2024, la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025 statuisce che la produzione in giudizio della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata delle somme dovute determina la declaratoria di estinzione del giudizio, con spese a carico delle parti anticipatarie e, per l'effetto, l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti adottati nel corso del processo non ancora passati in giudicato, nonché - ed è questo il profilo saliente - l'irripetibilità delle somme "medio tempore" a qualsiasi titolo versate. Per quanto concerne la disciplina delle spese di lite, in assenza di norme specifiche, deve trovare applicazione la regola generale stabilita dall'art. 310, ultimo comma, c.p.c. (Cass. ord. 14 gennaio 2026, n. 782).
In caso di definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati alla riscossione, di cui ai commi 235 ss. dell'art. 1 della legge n. 197/2022, l'estinzione del giudizio conseguente al perfezionamento della definizione comporta, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., da leggersi in uno al comma 239 dell'art. 1 cit. e al comma 2 dell'art. 12-bis del D.L. n. 84/2025, che restano a carico delle parti, non solo le spese anticipate, ma tutte le somme, comprese le spese, a qualsiasi titolo corrisposte, anche in forza delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del giudizio, pur divenuti privi di efficacia.
Per la regolamentazione delle spese in caso di estinzione del processo, il giudice può fare ricorso al principio generale della soccombenza, anziché applicare la regola speciale dell'art. 310 c.p.c. (spese a carico delle parti che le hanno anticipate), solo quando la pronuncia di estinzione segua a una vera e propria controversia sulla ricorrenza dei presupposti per la pronuncia stessa (Cass. n. 4924 del 1984).

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