Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 marzo 2026, n. 793

di Fabio Pace | 13 Marzo 2026
Rassegna di giurisprudenza 13 marzo 2026, n. 793

Secondo l’Agenzia, le criticità riscontrate circa l'attività del professionista che ha apposto il visto, senza effettuare i controlli previsti ex lege, integrano un vizio non meramente formale dell'attestazione, rientrando fra i casi legittimanti il recupero del credito erariale.
L'Ufficio può recuperare il credito al verificarsi di fattispecie individuate, in cui il visto non viene apposto (art. 10, comma 1, lett. a, n. 7, del D.L. n. 78/2009) ed è, quindi, omesso. Nel caso in esame, invece, si verte in ipotesi di visto infedele, in cui l'Agenzia contesta l'infedeltà/irregolarità nel rilascio del visto in merito all’esecuzione dei controlli ex art. 2 del D.M. n. 164/1999, ma non la sua omessa apposizione o l'apposizione da parte di professionista non abilitato. In tale caso, l'Ufficio commina in capo al professionista la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro, ex art. 39, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. n. 241/1997.
Anche ove trovi applicazione la disciplina di cui all'art. 10, cit., l'apposizione, effettivamente presente ed effettuata, sulla dichiarazione del contribuente del visto di conformità da parte di professionista regolarmente abilitato, per quanto assoggettato ed eventualmente sanzionato a seguito di controlli ex art. 2 del D.M. n. 164/1999, comporta - ex se - una violazione meramente formale, non equiparabile a un omesso versamento. Essa non pregiudica l'esercizio dei controlli da parte dell'ente accertatore e non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul versamento del tributo, potendo l'A.F. accertare l’effettiva sussistenza del credito compensato. Va quindi qualificata come violazione formale e non sostanziale.
L'inosservanza dell'adempimento in esame è inidonea - anche ove risulti omessa l'apposizione del visto - a pregiudicare i controlli e la verifica del credito da parte dell'ente accertatore (Cass. ord. 17 marzo 2025, n. 7154 e n. 7160; Cass. ord. 1° settembre 2022, n. 25736; Cass. ord. 26 febbraio 2020, n. 5289), a maggior ragione se il visto è apposto da professionista sottoposto a controlli ex art. 2 del D.M. n. 164/1999.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia contesta un visto infedele, non omesso, sanzionando il professionista. La violazione è formale, non pregiudica controlli e versamenti tributari.