
Si eccepisce che, ex art. 26, c. 3, D.P.R. n. 633/1972, l'IVA non è più detraibile dopo un anno dall'operazione.
Ove venga a esistenza una causa di risoluzione del contratto - cui è assimilabile la rinuncia all'acquisto, giusta la letterale clausola estensiva dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972 - l'efficacia della quale dipende da un evento dedotto all'epoca della stipula di tale contratto che conteneva la clausola, in relazione alla quale il cedente o il prestatore abbia già emesso fattura per il prezzo e assolto il conseguente obbligo di riscossione e pagamento dell'IVA, lo stesso soggetto gode del pieno diritto di emettere la nota di variazione e di detrarre l'imposta, a norma del citato secondo comma, senza che sia necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell'anzidetta causa di risoluzione (Cass. ord. 19 giugno 2023, n. 17438; sent. 8 novembre 2002, n. 15696; sent. 17 giugno 1996, n. 5568).
Secondo l'art. 26 cit., le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati, a seconda della causa che ne giustifica l'emissione, non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenuta inesigibilità del credito indicate nel secondo comma; limite che, al contrario, è da individuarsi in un anno dall'operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità è frutto di un accordo tra le parti (Cass. ord. 9 dicembre 2021, n. 39182).
Nella specie, trovando le rinunce all'acquisto fondamento nel contratto, si versa nell'ipotesi di cui al secondo comma, non soggiacente al termine annuale, che si applica solo ai casi di cui al terzo comma.
Tuttavia, la nota di variazione, resa nell'ambito della procedura di variazione dell'imposta e dell'imponibile di cui all'art. 26 cit., anche ove consegua a un presupposto svincolato da limitazioni temporali, non può essere formalizzata sine die, poiché il diritto alla detrazione può essere esercitato al massimo con la dichiarazione annuale e, di conseguenza, la stessa deve essere formalizzata entro il medesimo termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita all'anno di verificazione in corso (Cass. ord. 18 dicembre 2024, n. 33248).

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