
Un contribuente contesta la revoca dell'agevolazione prima casa per alienazione infraquinquennale, in quanto, avendo acquistato altro immobile entro un anno, ritiene di avervi trasferito la residenza rispettando il relativo termine, indipendentemente dalla notifica di un avviso di liquidazione.
Con il comma 4 della nota II-bis all'art. 1 della parte I della Tariffa allegata al TUR, il legislatore ha previsto un'eccezione alla regola della decadenza dai benefici prima casa, che opera solo se il contribuente, entro un anno dall'alienazione, acquista un altro immobile da adibire a propria abitazione principale (Cass. 28 giugno 2018, n. 17148; Cass. 16 ottobre 2020, n. 22488; Cass. 27 febbraio 2020, n. 5353).
Per la rilevanza del nuovo acquisto infrannuale (conservare le agevolazioni già godute al precedente acquisto), deve sussistere il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale (Cass. n. 5353 del 2020 cit.; Cass. 30 dicembre 2019, n. 34572; Cass. 13 febbraio 2017, n. 3713; Cass. 8 luglio 2016, n. 13958; Cass. 28 giugno 2016, n. 13343; Cass. 30 aprile 2015, n. 8847; Cass., Sez. 5, sent. 8 agosto 2022, n. 24457; Sez. 5, sent. 1° luglio 2022, n. 20957).
Entro l'anno devono avvenire non solo il nuovo acquisto, ma anche la destinazione effettiva del cespite ad abitazione principale (Cass., Sez. 5, sent. n. 24457 del 2022 cit.) e il trasferimento della residenza in quell'immobile. Il trasferimento della residenza è strettamente connesso con la destinazione ad abitazione del secondo immobile acquistato, non potendosi, in una fattispecie eccezionale, realizzarsi l'adibizione a propria abitazione principale senza che si realizzino entrambi i presupposti.
Il "dies a quo" di decorrenza del termine triennale di decadenza del potere di revoca dell'agevolazione si individua nel giorno di scadenza dell'anno dall'alienazione del precedente immobile per il quale si è goduto dei benefici prima casa, perché solo allo spirare di tale termine si perde definitivamente il diritto all'agevolazione provvisoriamente goduta sul primo acquisto (Sez. 5, ord. 13 febbraio 2025. n. 3704).

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