
L'Agenzia censura l’adeguatezza della prova della gratuità delle prestazioni di un commercialista con la produzione di autodichiarazioni dei clienti, in quanto prive di data certa e di valore di prova legale, sebbene qualificate come dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Nella specie, le ragioni per le quali poteva ritenersi provata la natura gratuita di alcune prestazioni eseguite dal commercialista a favore dei propri clienti sono state adeguatamente motivate, essendosi rilevato che si trattava di prestazioni aventi a oggetto la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi, la cui semplicità ne rendeva verosimile la gratuità; era plausibile che un professionista potesse svolgere la propria attività senza percepire alcun compenso, per ragioni di amicizia, parentela o mera convenienza o per il fatto di svolgere parallelamente altra attività di lavoro dipendente; la gratuità della prestazione aveva trovato conforto nelle dichiarazioni rese dai privati, valutabili per provare l’assenza del corrispettivo.
Il contribuente può introdurre in giudizio dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà; queste hanno il valore probatorio degli elementi indiziari e come tali vanno valutate - non potendo costituire da sole il fondamento della decisione - nel contesto probatorio emergente dagli atti; il giudice ha il potere-dovere di valutare l'attendibilità delle dichiarazioni, comportando il principio della libera valutazione delle prove l'obbligo di confrontare le propalazioni raccolte e di valutare la credibilità dei dichiaranti in base a elementi soggettivi e oggettivi, quali la loro qualità e vicinanza alle parti, l'intrinseca congruenza delle dichiarazioni e la loro convergenza con eventuali altri elementi acquisiti (Cass. sent. 27 febbraio 2020, n. 5340; ord. 16 marzo 2018, n. 6616; sent. 21 gennaio 2015, n. 960). Tali documenti, e le risultanze da essi emergenti, al pari delle dichiarazioni di terzi prodotte dall'Ufficio, rilevano quali elementi indiziari che possono concorrere a formare, con altri elementi, il convincimento del giudice (Cass. n. 6616 del 2018 cit.; sent. 7 aprile 2017, n. 9080; ord. 9 aprile 2013, n. 8639ord. 9 aprile 2013, n. 8639).

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