
L’Agenzia invoca la responsabilità del socio accomandante per i debiti della s.a.s.
Nella società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - sia attiva che passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., il quale, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'Erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, limitandosi tale disposizione a disciplinare i rapporti interni alla compagine sociale (Cass. sent. 19 maggio 2021, n. 13565; Cass. ord. 22 maggio 2020, n. 9429; Cass. sent. 24 gennaio 2013, n. 1671). Una volta cancellata la società, il socio accomandante può essere chiamato a rispondere nei limiti della quota di liquidazione ex art. 2324 c.c. (Cass. sent. 6 settembre 2022, n. 26264).
Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal Registro delle imprese, fatta valere con la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento ai sensi degli artt. 36, quinto comma, del decreto cit. e 60 del D.P.R. n. 600/1973, l'A.F. deve provare, in caso di contestazione, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, previsto dall'art. 2495, terzo comma, c.c., il quale integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del Fisco, non già alla legittimazione passiva dei soci (Cass., Sez. U., 12 febbraio 2025, n. 3625 ).
Nella specie, l’Agenzia non ha provato (avendone l'onere) l’effettiva (non presunta) distribuzione di somme ai soci in forza del bilancio di liquidazione o, in assenza di questo, in base ad altre modalità erogative.

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