
Si discute se le proposte di compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo, notificate dall’agente della riscossione, siano atti idonei a interrompere la prescrizione.
In tema di prescrizione del credito tributario, la proposta di compensazione tra il credito d'imposta e il debito iscritto a ruolo, che l'agente della riscossione notifica all'interessato ai sensi dell'art. 28-ter, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, costituisce valido atto interruttivo ai sensi dell'art. 2943, ultimo comma, c.c.
L'atto di interruzione della prescrizione, ex art. 2943, quarto comma, c.c., non deve consistere in una richiesta o intimazione, bastando una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto del dichiarante (Cass. ord. 18 agosto 2022, n. 24913; Cass. n. 1166 del 2018).
Per produrre l'effetto interruttivo della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di fare valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora. Tale requisito, pur richiedendo la forma scritta, non postula l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti (Cass. ord. 31 maggio 2021, n. 15140) né è ravvisabile in semplici sollecitazioni, prive del carattere di intimazione e dell'espressa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 15714 del 2018).
La proposta che l'agente della riscossione invia al contribuente ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 di compensazione tra credito d’imposta da questi vantato e debito iscritto a ruolo manifesta inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il diritto di credito, a maggior ragione se contiene l'avviso che, in caso di silenzio o rifiuto, l'azione di recupero (sospesa per legge) riprende immediatamente.

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