
Si ritiene che la sentenza penale di assoluzione "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" andasse considerata.
Quanto alla sentenza penale pronunciata dal Tribunale per i reati fiscali sottostanti all'accertamento per cui è causa, non trova applicazione nella specie il nuovo art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 87/2024 e rubricato "Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione", il quale prevede che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti dello stesso soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti stessi. La sentenza penale irrevocabile può essere depositata anche nel giudizio di cassazione fino a 15 giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.
La sentenza di assoluzione in argomento non è corredata da attestazione di passaggio in cosa giudicata.

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