
Una società di diritto svedese, che controlla una società italiana, eccepisce che il perfezionamento dell'accertamento con adesione da parte della controllata non le impedirebbe di chiedere il rimborso della somma versata da quest’ultima a titolo di ritenute sugli interessi.
La definizione dell'accertamento con adesione tra la società italiana, sostituto d'imposta, e il Fisco non vincola la società svedese, terza rispetto all'accordo, con la conseguenza che, per quest’ultima, la definizione dell'accertamento con adesione da parte della società italiana non può costituire un ostacolo alla richiesta di rimborso delle somme versate a titolo di ritenute in esecuzione dell'accertamento con adesione. La mancata produzione, da parte della società italiana, della documentazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esenzione dalle ritenute non può pregiudicare il diritto al rimborso in capo alla società svedese, se questa dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali per godere dell’esenzione, alla stregua del diritto eurounionale (Cass. ord. 3 novembre 2022, nn. 32333ord. 3 novembre 2022, nn. 32333-32338).
Inoltre, uno dei requisiti per chiedere il rimborso delle ritenute versate dalla società italiana in esecuzione dell'accertamento con adesione è che la società svedese abbia tenuto indenne la società italiana di quanto questa abbia versato, come sostituto d'imposta, al Fisco italiano (Cass. sent. 2 maggio 2024, n. 11712).

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