
Un contribuente impugna il diniego di definizione agevolata della lite, avendo prima aderito alla rottamazione quater e ritenendo quel debito tributario incanalato in un piano rateale novativo della primigenia obbligazione, e versati gli importi che si era impegnato a versare per la rottamazione delle cartelle.
Ai fini della definizione delle liti pendenti in cassazione, ex art. 1, comma 197, della legge n. 197/2022, si deve tenere conto dei versamenti effettivamente già corrisposti al momento della domanda di adesione alla procedura agevolata, ma non di quelli che si è stati ammessi a corrispondere in un piano rateale in corso.
La novella del 2022 consente di calcolare, ai fini della definizione agevolata, tutte le somme comunque versate nel corso del giudizio. Va valorizzata l'espressione testuale, che vuole scomputabili le "somme a qualsiasi titolo versate" in costanza di giudizio e fondate sul contenzioso in essere che si vuole definire. Il riferimento esplicito è a versamenti già effettuati alla formulazione dell'istanza di definizione, per cui non possono essere considerate come versate le somme che ci è impegnati a versare in momenti successivi. Inoltre, nell'ottica premiale, il contribuente che non avesse ancora pagato potrebbe tenerne conto, come già versato, nel calcolo del dovuto e subirebbe trattamento migliore di chi ha pagato il tutto, poiché entrambi sarebbero tenuti a non pagare nulla per la definizione agevolata (Cass. 25 gennaio 2023, n. 2378).
In tema di condono fiscale, le somme versate a estinzione del debito inerente a carichi di ruolo pregressi non possono essere in alcun modo tenute in conto nella determinazione dell'importo da versare per ottenere la definizione agevolata della lite fiscale pendente, trattandosi di procedure di definizione connotate da un'indiscutibile autonomia, cui corrisponde una diversa disciplina sostanziale e processuale e tra le quali non è ipotizzabile alcuna interferenza (Cass. V, sent. 27 marzo 2013, n. 7697).

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