
Si eccepisce che a carico dei soci sia stata illegittimamente applicata una doppia presunzione, consistente nella presunzione di percezione di somme di denaro come utili extracontabili e nella presunzione di responsabilità, mentre l'onere di provare la sussistenza della maggior materia imponibile gravava sull'Ufficio.
Nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale (o a base familiare), è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che vanno imputati al socio nell'anno in cui sono conseguiti e sempre che questi non dimostri che gli utili stessi non sono stati distribuiti, perché accantonati e reinvestiti nella società. Tale presunzione non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, ma dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, così che, una volta ritenuta operante tale presunzione, spetta al contribuente dare prova contraria (Cass. ord. 24 gennaio 2019, n. 1947; Cass. sent. 29 luglio 2016, n. 15824; Cass. ord. 20 dicembre 2018, n. 32959; Cass. sent. 22 novembre 2017, n. 27778).
Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria (Cass. ord. 9 luglio 2018, n. 18042).

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