
Si discute della certezza ed effettività di costi per sponsorizzazione di ASD, ai fini della relativa deducibilità.
La CTR ha escluso la deducibilità dei costi asseritamente sostenuti per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche, non solo in ragione della loro ritenuta antieconomicità, ma anche, e prima ancora, per il ravvisato difetto di documentazione comprovante l’effettivo sostenimento di tali costi.
La norma di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 - abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 36/2021, ma applicabile ratione temporis al caso in esame - costituisce disposizione speciale che deroga al regime generale previsto dall’art. 109 del TUIR. Essa, infatti, stabilisce una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che riguarda sia l’inerenza, sia la congruità dei relativi costi e non può essere rimessa in discussione dall’A.F. in base a una pretesa valutazione di antieconomicità (Cass. ord. 27 luglio 2021, n. 21452; Cass. ord. 21 febbraio 2023, n. 4612; Cass. ord. 26 luglio 2024, n. 20900; Cass. ord. 4 gennaio 2025, n. 96).
La deducibilità dei costi, quali componenti negativi del reddito d’impresa è ammessa solo ove gli stessi soddisfino, fra gli altri, il requisito di certezza (Cass. ord. 23 marzo 2025, n. 7718; Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30799); non è a tale fine sufficiente la contabilizzazione della spesa da parte dell’imprenditore, essendo anche richiesta l’esistenza di documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione della spesa medesima (Cass. sent. 24 giugno 2024, n. 17393; Cass. ord. 31 luglio 2025, n. 22156).

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