
Si lamenta l'omessa motivazione in relazione alla scelta di discostarsi dai valori medi di cui alle tariffe professionali in ordine alle spese liquidate.
Nella liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55/2014, non ha fondamento normativo l'assunto secondo cui vi sarebbe un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo e il massimo delle tariffe, nell'esercizio di un potere discrezionale non soggetto a controllo di legittimità (Cass. 5 maggio 2022, n. 14198; 7 gennaio 2021, n. 89).
Un’apposita motivazione è doverosa solo quando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi, affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.

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