
L’Agenzia ritiene che la compensazione delle spese di lite sia stata disposta senza motivi e che il contribuente avrebbe dovuto essere condannato a pagare spese di lite maggiorate, poiché all’esito del giudizio è stata accolta la proposta di mediazione dell’Ufficio.
La liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa è la regola generale. L’attuale formulazione dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., che impone la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, restringe i margini del sindacato giurisdizionale, riducendo le possibili deroghe alla regola generale della soccombenza; i rapporti tra la regola della soccombenza e quella speciale della compensazione sono costruiti in termini di norma generale-norma eccezionale e la seconda come applicazione del principio di proporzionalità, ravvisato di volta in volta in diverse ipotesi, tra le quali l’incertezza normativa o il mutamento sopravvenuto di giurisprudenza (Corte cost. sent. 19 aprile 2018, n. 77; Cass., Sez. 5, 5 aprile 2023, n. 9360). In ogni caso, le ragioni gravi ed eccezionali devono essere espressamente indicate nella sentenza, dove il giudice deve dare puntuale riscontro (Cass., Sez. 5, 22 luglio 2025, n. 20755; 8 aprile 2024, n. 9312; 24 gennaio 2022, n. 1950).
Pure se il potere del giudice di compensare le spese di lite per qualsivoglia ragione presenta natura discrezionale, sicché il sindacato della Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. Sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685), esula dalla valutazione della Corte la decisione sull’opportunità di compensarle e, in caso positivo, in virtù di quale ipotesi, o di applicare il principio della soccombenza. In ogni caso, può essere censurata in Cassazione la coerenza e la razionalità della motivazione elaborata dal giudice di merito per la statuizione della compensazione.

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