Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

di Fabio Pace | 13 Febbraio 2026
Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

Si discute se sia ammissibile censurare in sede di legittimità la decisione di inammissibilità dei reclami nel giudizio di ottemperanza contro la deliberazione del commissario ad acta.
E’ inammissibile il ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'ottemperanza che, senza dichiarare chiuso il procedimento di ottemperanza ai sensi dell'art. 70, comma 8, del D.Lgs. n. 546/1992, abbia ritenuto inammissibili i reclami contro le delibere del commissario ad acta.
L'ordinanza di chiusura del giudizio di ottemperanza, pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi ex comma 8 dell’art. 70, non è impugnabile, salvo che da essa emergano contenuti decisori, modificativi della stessa sentenza di ottemperanza, nel qual caso, per la sua abnormità, è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 27 settembre 2022, n. 28059; Cass. 21 novembre 2019, n. 30346; Cass. 16 febbraio 2018, n. 3804; Cass. 28 giugno 2017, n. 16086; Cass. 6 luglio 2012, n. 11352; Cass. 21 febbraio 2005, n. 3435).
La suddetta ordinanza assumere contenuto decisorio ed è, quindi, suscettibile di ricorso straordinario per cassazione, ove, senza limitarsi alla mera presa d'atto dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti emessi con la sentenza che ha pronunciato sull’ottemperanza, contenga un giudizio sulla correttezza dell'operato del commissario ad acta nell'interpretazione e nell'attuazione del decisum (Cass. 29 settembre 2017, n. 22877). Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. è ammesso solo contro provvedimenti connotati da definitività e decisorietà, cioè non altrimenti impugnabili e incisivi con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di diritto sostanziale (Cass. 5 agosto 2011, n. 17053; 21 luglio 2010, n. 17211; 13 gennaio 2022, n. 983).
Nella specie, un’ordinanza interlocutoria ha pronunciato solo in rito e rimesso a una fase ulteriore la verifica della chiusura del procedimento; tale ordinanza non ha contenuto né definitivo né decisorio e non ne è ammessa la ricorribilità per cassazione.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il ricorso per cassazione è inammissibile contro ordinanze interlocutorie nel giudizio di ottemperanza, salvo se modificano la sentenza.