Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

di Fabio Pace | 13 Febbraio 2026
Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

Si eccepisce l’inammissibilità del controricorso erariale sottoscritto da un procuratore anziché da un avvocato dello Stato.
In base all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (R.D. n. 1611/1933), i procuratori dello Stato in servizio presso l’Avvocatura generale possono assumere anche dinanzi alle magistrature superiori, allo stesso modo degli avvocati dello Stato, la rappresentanza e la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, nonché degli enti pubblici non statali, autorizzati da disposizioni di legge o di regolamento ad avvalersi del patrocinio erariale, incluse le Agenzie fiscali (Cass. ord. 4 dicembre 2024, n. 31024; ord. 16 aprile 2025, n. 10079ord. 16 aprile 2025, n. 10079).
La rappresentanza e la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali spettano all’Avvocatura dello Stato, e non ai suoi singoli avvocati o procuratori, i quali sono fungibili e sostituibili fra loro, sia nella sottoscrizione degli atti processuali, sia nella partecipazione alle udienze (art. 1, primo comma, del R.D. n. 1611/1933).
L’Avvocatura generale dello Stato rappresenta e difende le Amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, e ai collegi arbitrali con sede in Roma e internazionali o comunitari.
La ripartizione del lavoro fra gli avvocati e i procuratori dello Stato costituisce attività interna, disciplinata dalla legge e non soggetta a obblighi di forma o di pubblicità.
Nessuna limitazione è prevista per i procuratori dello Stato, che possono esercitare le loro funzioni dinanzi alle magistrature superiori come gli avvocati dello Stato (Corte cost. sent. 29 novembre 2017, n. 245).
Nella specie, è ammissibile il controricorso sottoscritto da un procuratore dello Stato per conto di Agenzia entrate, ente pubblico non statale autorizzato dall’art. 72 del D.Lgs. 300/1999 ad avvalersi del patrocinio erariale ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il controricorso erariale, sottoscritto da un procuratore anziché da un avvocato dello Stato, è ammissibile. I procuratori possono rappresentare le amministrazioni statali e gli enti pubblici autorizzati, come l'Agenzia delle Entrate.