
Si eccepisce l’inammissibilità del controricorso erariale sottoscritto da un procuratore anziché da un avvocato dello Stato.
In base all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (R.D. n. 1611/1933), i procuratori dello Stato in servizio presso l’Avvocatura generale possono assumere anche dinanzi alle magistrature superiori, allo stesso modo degli avvocati dello Stato, la rappresentanza e la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, nonché degli enti pubblici non statali, autorizzati da disposizioni di legge o di regolamento ad avvalersi del patrocinio erariale, incluse le Agenzie fiscali (Cass. ord. 4 dicembre 2024, n. 31024; ord. 16 aprile 2025, n. 10079ord. 16 aprile 2025, n. 10079).
La rappresentanza e la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali spettano all’Avvocatura dello Stato, e non ai suoi singoli avvocati o procuratori, i quali sono fungibili e sostituibili fra loro, sia nella sottoscrizione degli atti processuali, sia nella partecipazione alle udienze (art. 1, primo comma, del R.D. n. 1611/1933).
L’Avvocatura generale dello Stato rappresenta e difende le Amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, e ai collegi arbitrali con sede in Roma e internazionali o comunitari.
La ripartizione del lavoro fra gli avvocati e i procuratori dello Stato costituisce attività interna, disciplinata dalla legge e non soggetta a obblighi di forma o di pubblicità.
Nessuna limitazione è prevista per i procuratori dello Stato, che possono esercitare le loro funzioni dinanzi alle magistrature superiori come gli avvocati dello Stato (Corte cost. sent. 29 novembre 2017, n. 245).
Nella specie, è ammissibile il controricorso sottoscritto da un procuratore dello Stato per conto di Agenzia entrate, ente pubblico non statale autorizzato dall’art. 72 del D.Lgs. 300/1999 ad avvalersi del patrocinio erariale ex art. 43 del R.D. n. 1611/1933.

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