Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

di Fabio Pace | 13 Febbraio 2026
Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

In un intervento edilizio di natura turistico-alberghiera, la variazione di destinazione d'uso per dei villini è stata ottenuta solo sulla carta, con atti illegittimi, così che va applicata l'aliquota IVA ordinaria. L’Agenzia censura indebita fatturazione con aliquote ridotte e omessa regolarizzazione delle fatture dei fornitori.
In tema di determinazione delle aliquote applicabili ai fini IVA, in relazione alle forniture di beni e servizi per l'edificazione e alle cessioni delle singole unità agli acquirenti, deve aversi riguardo all’effettiva - e perfino abusiva - destinazione dei manufatti, tenuto conto che eventuali contrasti dello stato di fatto rispetto ai titoli abilitativi all'edificazione e alle classificazioni catastali deve essere valutato alla luce, non solo del tenore formale degli stessi, ma anche dell'intera filiera gerarchica degli atti e provvedimenti amministrativi, previa, se del caso, disapplicazione di quelli illegittimi, ex art. 5 dell’All. E alla legge n. 2248/1865.
Non è applicabile l'aliquota IVA agevolata alla vendita da parte di un costruttore di unità abitative gestite da un'impresa turistica, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 217/1983, in quanto dette unità abitative, pur avendo le caratteristiche necessarie a ospitare un nucleo familiare, costituiscono una struttura funzionale all'esercizio di un’attività di impresa (Cass. ord. 3 ottobre 2018, n. 24053).
L'aliquota IVA ridotta prevista dall'art. 16 del D.P.R. n. 633/1972, si applica, ai sensi del n. 127-undecies) della Tabella A, solo se l'unità immobiliare compravenduta è stata effettivamente utilizzata dall'acquirente per soddisfare esigenze abitative; per “destinazione” deve intendersi non la mera formale destinazione urbanistica, ma l'effettivo e concreto impiego abitativo dell'immobile (Cass. sent. 18 ottobre 2021, n. 28578).
Il cessionario di un bene e il committente di un servizio, avendo l'obbligo di regolarizzare l'operazione imponibile posta in essere dal cedente o prestatore, ex art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997, devono, in caso di omessa o irregolare fatturazione, verificare, ove abbiano elementi valutativi ulteriori, sia la regolarità formale dell'operazione, che la coerenza della qualificazione fiscale (Cass. ord. 13 dicembre 2024, n. 32252).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ha censurato l'uso illegittimo di aliquote IVA ridotte per villini turistici, poiché la variazione d'uso era solo formale. L'IVA ordinaria si applica in base alla reale destinazione, non ai titoli abilitativi.