Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

di Fabio Pace | 13 Febbraio 2026
Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

In un caso di risoluzione di preliminare di compravendita immobiliare, si chiede come si applichi l’imposta di registro sul doppio della caparra confirmatoria versato per mancato rispetto delle condizioni contrattuali.
In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex art. 1385, secondo comma, c.c., da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest'ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta a imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. e), della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare.
L'art. 8, lett. e), della Tariffa, p. I, allegata al TUR, fissa l'imposta di registro in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un contratto (Cass. ord. 20 dicembre 2018, n. 32969).
Si applica l'aliquota in misura fissa quando il provvedimento comporti il venire meno del titolo del precedente spostamento patrimoniale e la condanna conseguente abbia contenuto e funzione meramente restitutori, mirando a ripristinare la situazione patrimoniale qua ante actum (Cass. sent. 25 febbraio 2009, n. 4537).
La lett. e) presuppone la caducazione di un atto o degli effetti di un atto - già tassato - per effetto di una declaratoria di nullità (o parziale nullità) del contratto o del suo annullamento o risoluzione, che non comportano incrementi di ricchezza; in tali casi, la decisione ripristina lo status quo ante dei rispettivi patrimoni delle parti, in quanto le prestazioni adempiute sono private ab origine di titolo giustificativo, ciò legittimando di per sé la ripetizione di quanto corrisposto (Cass. ord. 18 giugno 2025, n. 16441).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
In caso di recesso da un preliminare per inadempienza, la restituzione del doppio della caparra è soggetta a imposta di registro fissa, ripristinando lo status quo ante.