Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

di Fabio Pace | 13 Febbraio 2026
Rassegna di giurisprudenza 13 febbraio 2026, n. 789

Si ritiene che nessuna condotta fosse ascrivibile ai soci e al liquidatore ai fini di dare prova della loro responsabilità per i tributi evasi in capo alla società e che si trattasse di responsabilità solo presunte.
A seguito di cancellazione di società di capitali dal Registro imprese, all’estinzione dell'ente consegue la successione degli ex soci nei rapporti debitori della società non definiti alla liquidazione, indipendentemente dal fatto che essi abbiano goduto di un riparto in base al bilancio finale di liquidazione; ne consegue l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti di costoro, potendovi essere sopravvenienze attive o beni e diritti non contemplati nel bilancio (Cass. sent. 4 gennaio 2022, n. 2).
L'eccezione di difetto di responsabilità per mancato ricevimento di somme in sede di distribuzione non può essere introdotta nel giudizio relativo alla pretesa erariale nei confronti della società quale fatto impeditivo della pretesa avanzabile nei confronti del socio (Cass., Sez. Un., sent. 12 febbraio 2025, n. 3625).
Per configurare la responsabilità dei soci, ex art. 36 del D.P.R. n. 602/1973, in relazione al debito tributario della società estinta, fatta valere con la notifica ai soci di apposito avviso di accertamento ex artt. 36, quinto comma, del citato decreto, e 60 del D.P.R. n. 600/1973, l'A.F. deve provare l'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, che integra una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire del Fisco; l'interesse ad agire dell'A.F. non è escluso dalla mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, perché può essere integrato da altre evenienze come la sussistenza di beni e diritti che sono trasferiti ai soci, ancorché non compresi nel bilancio, o come l'escussione di garanzie.
La riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione costituisce elemento che l'A.F. è tenuta a dedurre con apposito avviso di accertamento nei confronti dei soci e che non può essere rilevato nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo originariamente notificato alla società, benché il processo prosegua da o nei confronti dei soci in qualità di successori della società estinta.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
I soci e il liquidatore non sono responsabili per i tributi evasi dalla società, ma la cancellazione della società dal Registro imprese comporta la loro successione nei rapporti debitori. L'Agenzia può agire contro di loro per somme non distribuite o beni non compresi nel bilancio.