Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 gennaio 2026, n. 784

di Fabio Pace | 9 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 9 gennaio 2026, n. 784

Si chiede se il fallito conservi la capacità processuale a fronte della scelta consapevole del curatore fallimentare di non coltivare un giudizio, così che la curatela sia parte contumace.
Al di fuori dell’ambito tributario - ove rileva, in ragione della specialità dell’obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare (Cass., SS.UU., sent. 28 aprile 2023, n. 11287) - la cd. capacità processuale suppletiva del fallito sussiste solo ove l’inerzia del curatore in base a un accertamento riservato al giudice del merito non sia frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura, come avviene sicuramente quando il curatore abbia assunto la qualità di parte del giudizio, anche se contumace.
Una sentenza sfavorevole al Fallimento non può mai essere impugnata dal fallito, neppure invocando l’inerzia del curatore (Cass. n. 11117 del 2013), poiché non integra inerzia la scelta della parte processuale di desistere dal proporre un gravame (Cass. n. 2626 del 2018; n. 24159 del 2013; n. 31313 del 2018). In nessun caso si ammette che il fallito possa impugnare la sentenza nell’inerzia del curatore quando questi, pur prestando acquiescenza, si sia tuttavia attivato nel precedente grado di giudizio (Cass., Sez. U, sent. n. 11287 del 2023 cit.; Cass. ord. 23 novembre 2023, n. 32634; n. 7448 del 2012; n. 14624 del 2010).
La contumacia della curatela fallimentare non esprime di per sé il totale disinteresse, sottendendo anzi di regola un loro coinvolgimento ai fini della decisione sulla convenienza o meno di intraprendere o proseguire la controversia, dando vita a un’inerzia qualificata (Cass. ord. 26 novembre 2021, n. 36849; ord. 16 novembre 2021, n. 34529; ord. 15 aprile 2021, n. 9953ord. 15 aprile 2021, n. 9953; n. 4448 del 2012; n. 9710 del 2004).
In ogni ambito, l’insussistenza di uno stato di inerzia del curatore comporta il difetto della capacità processuale del fallito e va conseguentemente rilevata dal giudice anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo (Cass., Sez. U, n. 11287 del 2023 cit.; sent. 24 dicembre 2009, n. 27346sent. 24 dicembre 2009, n. 27346), anche perché determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. sent. 6 aprile 2023, n. 9510).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il fallito non conserva capacità processuale se il curatore, anche contumace, ha scelto consapevolmente di non agire. La sentenza sfavorevole non è impugnabile dal fallito. L'inerzia del curatore deve essere accertata dal giudice.