
Il caso riguarda un giudizio di ottemperanza instaurato dal cessionario del credito, in punto di legittimità della cessione e di legittimazione ad agire dei soggetti coinvolti.
La cessione di un credito per il rimborso dell'INVIM decennale non è soggetta alle limitazioni fissate dagli artt. 69 e 70 del R.D. n. 2440/1923, 43-bis del D.P.R. n. 602/1973, e 1 del D.M. n. 384/1997, ma è regolata dalla disciplina (formale e sostanziale) di diritto comune sulla cessione dei crediti (artt. 1260 ss. c.c.). Pertanto, è possibile che esso sia oggetto anche di cessioni successive, la cui opponibilità all'A.F. è sempre condizionata dalla notifica o dall'accettazione della singola cessione (art. 1264 c.c.). Pertanto, il cessionario, in qualità di avente causa, nell'accezione di cui all'art. 2909 c.c., è legittimato, ex art. 70 del D.Lgs. n. 546/1992, ad adire il giudice tributario per l'ottemperanza del giudicato formatosi sull'accertamento di tale credito in capo all'originario dante causa nei confronti dell'A.F.
Gli aventi causa, nei cui confronti, ex art. 2909 c.c., fa stato l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato, sono i soggetti che, dopo la formazione del giudicato, sono subentrati alle parti nella titolarità delle correlative situazioni giuridiche, attive e passive, dedotte in giudizio e sulle quali incide il comando giurisdizionale passato in giudicato (Cass., Sez. 2, 16 aprile 2012, n. 5972; Sez. 3, 14 febbraio 2013, n. 3643; Sez. 2, 9 maggio 2013, n. 10989; Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 450; Sez. 2, 2 agosto 2016, n. 16080; Sez. 3, 4 settembre 2024, n. 23736). Il diritto accertato nei confronti della parte resta accertato anche nei confronti del suo avente causa dopo il giudicato (Cass., Sez. 3, 14 febbraio 2013, n. 3643; Sez. 2, 9 maggio 2013, n. 10989; Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 450; Sez. 2, 2 agosto 2016, n. 16080; Sez. 3, 4 settembre 2024, n. 23736).
Pertanto, il cessionario a titolo particolare del credito, in forza di atto inter vivos, è legittimato a fare valere il giudicato formatosi dopo la cessione in suo favore. Ciò vale anche per i cessionari del credito in ordine successivo, quando cioè una pluralità di cessioni dello stesso credito si sussegua nel tempo.

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