
La contestazione riguarda la detrazione dell'IVA.
Il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere negato in forza dell'astratta classificazione catastale dell'immobile ad uso abitativo, occorrendo valutarne la destinazione all'attività di impresa (Cass. sent. 29 aprile 2015, n. 8628; sent. 9 marzo 2016, n. 4606; Cass. sent. 22 dicembre 2016, n. 26748).
In caso di spese sostenute per ristrutturare un immobile d'impresa per adibirlo, in parte e per un periodo di tempo limitato, ad abitazione di due soci e dei rispettivi figli, l'IVA assolta è detraibile, purché, in sede di inizio dei lavori, fosse intenzione del soggetto passivo destinare all'attività d'impresa l'immobile ristrutturato. L'interpretazione contraria potrebbe comportare che la detrazione dell'IVA dovuta a monte venga negata a soggetti passivi per successivi impieghi professionali soggetti a imposta, nonostante l'intento iniziale del soggetto passivo di destinare integralmente il bene in questione alla sua azienda, in vista di operazioni fu-ture. In tale situazione, il soggetto passivo non risulterebbe interamente esonerato dall'onere dell'imposta afferente al bene da questi utilizzato ai fini della propria attività economica e la tassazione delle sue attività professionali provocherebbe una doppia imposizione in contrasto con il principio della neutralità fiscale insito nel sistema comune dell'IVA. Pertanto, l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'IVA relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, in base a elementi oggettivi, che lo stesso è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa (Cass. sent. 8 aprile 2016, n. 6883; n. 26748 del 2016 cit.).

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