
Si eccepisce violazione dei criteri per individuare la residenza effettiva di una società, in Italia o all'estero.
L'art. 73, comma 3, del TUIR, individua i criteri di collegamento (la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale), paritetici e alternativi, delle società e degli enti con il territorio dello Stato, la cui ricorrenza, per la maggior parte del periodo d'imposta, determina la residenza in Italia e l'assoggettamento alla potestà impositiva del Fisco italiano, a prescindere dall'accertamento di un'eventuale finalità elusiva, volta a perseguire uno specifico vantaggio fiscale che altrimenti non spetterebbe (Cass. 25 luglio 2022, n. 23150; Cass. 11 aprile 2022, n. 11709; Cass. 25 novembre 2022, n. 34723).
La nozione di "sede dell'amministrazione", in quanto contrapposta alla "sede legale", deve ritenersi coincidente con quella di "sede effettiva" (di matrice civilistica), intesa come il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento - nei rapporti interni e con i terzi - degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. 16 giugno 1984, n. 3604; 4 ottobre 1988, n. 5359; 18 gennaio 1997, n. 497; 13 aprile 2004, n. 7037; 12 marzo 2009, n. 6021; 28 gennaio 2014, n. 2813) (Cass. 3 giugno 2021, n. 15424; Cass. 21 giugno 2019, n. 16697). Tale valutazione, nel singolo caso concreto, proprio perché organizzata all'accertamento di un dato effettivo, non può non tenere conto anche dei rilevanti fattori sostanziali (tra i quali lo svolgimento dell'attività principale) che, a fronte di dati formali relativi alla collocazione geografica del luogo dove si svolga l'attività amministrativa e di direzione, depongano invece per l'effettiva riconduzione di quest'ultima a un diverso contesto territoriale (Cass., V, sent. 21 giugno 2019, n. 16697; ord. 3 giugno 2021, n. 15424; Cass., T., sent. 19 gennaio 2023, n. 1544; sent. 25 agosto 2025, n. 23842).

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