Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 9 gennaio 2026, n. 784

di Fabio Pace | 9 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 9 gennaio 2026, n. 784

Una società sostiene che agli avvisi di accertamento l'Agenzia aveva omesso di allegare gli atti in esso richiamati, di cui non aveva riportato neppure gli elementi essenziali.
La segnalazione della Direzione provinciale di Pordenone, cui fa riferimento la società riguardava una ditta, nei cui confronti l'Ufficio di Pordenone aveva contestato l'emissione di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di diversi clienti, tra cui la società stessa. L’A.F. ha effettuato l'accertamento della natura di cartiera delle società fornitrici in base non a quella segnalazione, ma a una serie di elementi di cui ha dato espressamente atto negli avvisi di accertamento.
Dunque, l'Agenzia non era tenuta ad allegare alcunché agli atti impositivi e nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito motivazionale degli avvisi di accertamento: nel processo tributario, ai fini della validità dell'avviso di accertamento, non rilevano l'omessa allegazione di un documento o la mancata ostensione dello stesso al contribuente, se la motivazione, anche se resa per relationem, è comunque sufficiente, dovendosi distinguere il piano della motivazione dell'avviso di accertamento da quello della prova della pretesa impositiva e, corrispondentemente, l'atto a cui l'avviso si riferisce dal documento che costituisce mezzo di prova (Cass. ord. 25 marzo 2024, n. 8016).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia ha emesso avvisi di accertamento sufficientemente motivati, senza necessità di allegare atti specifici. La motivazione è valida anche se per relationem, distinguendosi dalla prova della pretesa impositiva (Cass. ord. 25 marzo 2024, n. 8016).