Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

di Fabio Pace | 30 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

Si chiede se il giudice, nel liquidare le spese e il compenso dovuti alla parte vincitrice, possa riconoscerle, previa corretta individuazione del valore di causa, una somma maggiore di quella chiesta in nota spese.
Nella liquidazione delle spese giudiziali, il giudice, cui compete determinare il valore della lite alla stregua di quanto sancito dal codice di procedura civile, quantifica il compenso spettante al difensore della parte vincitrice in base ai decreti, vigenti ratione temporis, recanti la determinazione dei relativi parametri. Pertanto, in presenza di una nota spese depositata da quel difensore, ma da lui redatta previa individuazione di un valore della lite errato e riconducibile a uno scaglione inferiore a quello corretto, il giudice deve riconoscere il compenso spettante al difensore stesso applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche ove tale compenso sia maggiore di quello da lui erroneamente richiesto.
La dichiarazione del difensore è ininfluente ai fini dell'individuazione del valore della domanda, poiché essa è indirizzata al funzionario di cancelleria, cui compete il relativo controllo, sicché, non appartenendo tale dichiarazione di valore alle conclusioni della citazione, deve escludersi la possibilità di considerarla come parte della domanda (Cass. ord. 11 maggio 2023, n. 12770; Cass. ord. 17 maggio 2025, n. 13145).
Il giudice deve verificare se la somma chiesta sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo di lite. Egli, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra formale "petitum" ed effettivo valore di lite, gode di una generale discrezionalità di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della lite. In caso di liquidazione degli onorari a carico del cliente, quindi, il giudice di merito deve verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo o se lo stesso si riveli inadeguato rispetto all'effettivo valore della lite (Sez. 2, ord. 12 luglio 2018, n. 18507; Sez. VI-2, ord. n. 18942 del 2020).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il giudice può riconoscere un compenso maggiore di quello richiesto in nota spese, basandosi sul corretto valore della lite, nonostante l'errore del difensore.