Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

di Fabio Pace | 30 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

La questione concerne gli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario nel processo tributario, anche di cassazione, con l'appendice della disciplina dell'assoluzione con la formula di cui al c. 2 dell'art. 530 c.p.p. (quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile), alla luce dell'innovazione ex art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, in vigore dal 29 giugno 2024.
Circa gli effetti generati, nel processo tributario (anche in Cassazione) dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione che risponda ai requisiti ex art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 vi sono 2 orientamenti contrapposti:
- uno (Cass. ord. 3 settembre 2024, n. 23570  e n. 23609; ord. 31 luglio 2024, n. 21584; ord. 28 novembre 2024, n. 30675; sent. 2 dicembre 2024, n. 30814; sent. 15 gennaio 2025, n. 936; sent. 16 gennaio 2025, n. 1021) riconosce l'efficacia del giudicato penale anche ai fini dell'accertamento del presupposto impositivo, e dunque ai fini del rapporto tra contribuente ed Erario;
- l'altro (Cass. sent. 29 gennaio 2025, n. 3800; sent. 25 febbraio 2025, n. 4916, n. 4921n. 4924 e n. 4935) opera una lettura riduttiva della novella legislativa, che esplica i suoi effetti solo con riguardo alle sanzioni irrogate, mentre con riguardo all'imposta la sentenza penale, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'A.F. ha promosso l'accertamento, continuerebbe a essere una possibile fonte di prova, autonomamente valutabile dal giudice tributario, come avveniva prima della riforma.
Sono state, però, sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale, la cui pregiudizialità, incidente sul giudizio, ha indotto il Collegio a rinviare la trattazione del ricorso, in attesa che le stesse vengano decise:
1) intrinseca irragionevolezza e irrazionalità dell'automatismo processuale ex art. 21-bis, operante a solo vantaggio del contribuente (assolto), senza garantire possibilità di resistenza all'A.F., con violazione del principio della parità delle parti nel processo tributario;
2) disparità di trattamento tra le parti processuali (pubblica e privata), che emerge confrontando l'art. 652 c.p.p. e l'art. 21-bis: mentre la sentenza penale di assoluzione, secondo la norma generale del codice di rito, può incidere nei giudizi civili o amministrativi solo se il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, nel processo tributario, per l'art. 21-bis, ciò non avviene, con irragionevole disparità tra situazioni comparabili;
3) disuguaglianza tributaria tra contribuente assolto in sede penale, che ottiene l'automatico annullamento giudiziale dell'atto impositivo, anche se manifesti una propria capacità contributiva, mentre ciò non avviene in caso di condanna a carico del contribuente o se quest'ultimo, avendo commesso violazioni tributarie meno gravi (senza rilevanza penale), non ha potuto godere della disciplina dell'art. 21-bis.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La sentenza penale di assoluzione tributaria, con l'art. 21-bis del D.Lgs. 74/2000, genera due orientamenti: uno riconosce effetti nel processo tributario, l'altro no. Sollevate questioni di legittimità costituzionale.