Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

di Fabio Pace | 30 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

Data la qualifica del gestore di struttura alberghiera come mero responsabile del versamento dell'imposta di soggiorno, si eccepisce difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.
A seguito della novella di cui all’art. 180 del D.L. n. 34/2020 - il quale, introducendo il comma 1-ter all’art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, ha individuato i gestori delle strutture ricettive quali responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti in favore dei Comuni, facendone venire meno la qualifica di agenti contabili - la lite avente ad oggetto il mancato versamento di tale imposta rientra nell’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria, dovendosi escludere una concorrente giurisdizione contabile.
A seguito della novella del 2020, l'obbligo dei gestori delle strutture ricettive di versare l'imposta di soggiorno ha natura esclusivamente tributaria e ciò determina il venire meno della loro qualifica come agenti contabili, con conseguente attrazione delle liti tra ente impositore e responsabile d'imposta nell’esclusiva sfera della giurisdizione tributaria. La costruzione qualificatoria e sistematica deve ora partire dall'esplicito dato normativo, che rinvia al ruolo definito e tratteggiato dall'art. 64, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973. Inoltre, l'efficacia retroattiva assegnata alla novella costituisce preciso indice della voluntas legis di un mutamento di paradigma nei rapporti tra albergatore ed ente impositore, avente un'ampia estensione anche temporale.
Va, dunque, affermata la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, con conseguente difetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La novella del 2020 ha reso i gestori alberghieri responsabili tributari, non agenti contabili, per l'imposta di soggiorno. Pertanto, le controversie sono di competenza del giudice tributario.