
L'Agenzia non ritiene impugnabile il provvedimento di sgravio parziale emesso in autotutela, con cui ha rideterminato imposte, sanzioni e interessi a seguito della rettifica della sentenza originariamente tassata.
L'atto con cui l'Agenzia delle entrate ridetermina l'imposta di registro su una sentenza del giudice civile in materia di petizione ereditaria (art. 533 c.c.), dopo la rettifica del valore dell'asse ereditario da parte di un'ordinanza di correzione della stessa sentenza (art. 287 c.p.c.), non costituisce una manifestazione del potere di autotutela, ma, stante il mutamento sopravvenuto del presupposto impositivo rispetto all'originario avviso di liquidazione, integra una reiterazione del potere di imposizione, traducendosi nella rinnovazione della pretesa impositiva e, quindi, nell'emissione di un nuovo avviso di liquidazione in sostituzione del precedente per sopravvenuta variazione della base imponibile ai fini di una liquidazione ex novo dell'imposta di registro, rispetto al quale non può negarsi l'autonoma impugnabilità da parte del contribuente dinanzi al giudice tributario (arg. ex art. 3, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973).
Nella specie, la riduzione in autotutela è dipesa non da una revisione della pretesa impositiva nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma dalla sopravvenienza della rettifica della sentenza soggetta a imposta di registro, che ha comportato la riduzione della base imponibile errata.
L'istanza di adozione, da parte dell'A.F., di un provvedimento di autotutela in base a eventi sopravvenuti all'atto impositivo è diversa dalla domanda di annullamento dell'atto stesso per suoi vizi originari. Pertanto, il ricorso avverso il diniego (parziale, nella specie) di autotutela non si risolve in una (inammissibile) impugnazione di atti impositivi per i quali siano già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale (Cass. 20 febbraio 2006, n. 3608; Cass. 12 maggio 2010, n. 11457; Cass. 4 dicembre 2020, n. 27806).

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