
Si sostiene che le prestazioni non rientrassero nell’attività di brokeraggio, ma costituissero consulenze tecniche in ambito assicurativo, come tali soggette a IVA. In base a tale qualificazione, era corretto applicare l'IVA in fattura e, specularmente, legittimo detrarre l'imposta dal debito IVA complessivo.
Il broker svolge professionalmente prestazioni sia di servizi che rientrano nella nozione di intermediazione assicurativa e riassicurativa, che ricadono tra le operazioni esenti da IVA ex art. 10, primo comma, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972, sia di consulenza, da cui deriva IVA detraibile; le prime, relative a operazioni di assicurazione, vanno individuate in base al contenuto concreto delle attività, alla stregua di due criteri: 1) se il prestatore è in rapporto diretto con l'assicuratore e con l'assicurato o indiretto, ove il prestatore sia subappaltatore del mediatore o dell'intermediario; 2) se comprendono aspetti essenziali della funzione di intermediario di assicurazione, come la ricerca di potenziali clienti e la messa in relazione di questi con l'assicuratore e l'assistenza nelle attività successive alla conclusione del contratto, inclusi i rinnovi di polizza.
L’attività professionale del broker assicurativo è disciplinata dalla legge n. 792/1984. Egli svolge, da un lato, attività imprenditoriale di mediatore di assicurazione e riassicurazione e, dall'altro, attività di collaborazione intellettuale con l'assicurando nella fase che precede la messa in contatto con l'assicuratore, nella quale non è equidistante dalle parti (Cass. sent. 11 ottobre 2018, n. 25167; sent. 27 maggio 2010, n. 12973). L'attività di intermediazione assicurativa propria del broker consiste anche nell'assistenza durante l'esecuzione e la gestione contrattuale (Cass. sent. 6 maggio 2003, n. 6874; Cass. sent. 26 agosto 1998, n. 8467).
Ciò che caratterizza la consulenza è lo svolgimento di un'attività consistente in giudizi, precisazioni, chiarimenti o pareri in cui sia preminente la valutazione personale del soggetto che li effettua e il profilo intellettuale della prestazione (Cass. ord. 14 settembre 2025, n. 25181).

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