Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

di Fabio Pace | 30 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 30 gennaio 2026, n. 787

Una società invoca l’annullamento dell'atto impugnato per insussistenza dei presupposti di utilizzo dell'accertamento induttivo e dei requisiti legittimanti la sua adozione da parte dell'Ufficio.
L'Ufficio ha utilizzato lo strumento dell'accertamento analitico-induttivo, non quello induttivo puro, facendo quindi applicazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), e non secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973.
L'ufficio ha proceduto a utilizzare la diversa tipologia dell'accertamento analitico-induttivo, a base del quale è posta l'applicazione del ricarico medio. Tale tipologia di accertamento risulta applicata in quanto la CTR fa riferimento, nel vagliare la legittimità dell'avviso di accertamento, alla media ponderata e alla percentuale di ricarico, elementi tipicamente a base dell'accertamento analitico-induttivo per determinare il reddito che presuppongono nel concreto una complessiva attendibilità delle scritture contabili sulle quali si fondano.
In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico-induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, l’incompletezza, falsità o inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'A.F. può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass. ord. 18 dicembre 2019, n. 33604).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La società contesta l'accertamento analitico-induttivo, sostenendo l'inattendibilità delle scritture contabili. L'Ufficio ha applicato il ricarico medio, mentre la Cassazione distingue tra accertamento analitico-induttivo e induttivo puro in base alla gravità delle irregolarità contabili.