
La lite verte sulla legittimità di un accertamento basato sull’acquisizione dall'amministratore della società, in sede di accesso presso la sede sociale, di un file con dati relativi a vendite, ordini e merci in magazzino.
La contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, perché nella nozione di scritture contabili (artt. 2709 ss. c.c.) rientrano tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari i singoli atti d’impresa o rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività, spettando poi al contribuente l'onere di dare adeguata prova contraria (Cass., Sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27622).
Il convincimento del giudice circa la sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30803; Cass., Sez. 5, sent. 16 novembre 2011, n. 24051; Cass., Sez. 5, sent. 27 febbraio 2015, n. 4080).
Il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, secondo comma, il quale, costituendo una facoltà per l'A.F., può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'uso di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dal contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata secondo ragionevolezza e nel rispetto della capacità contributiva (Cass., Sez. T, sent. 13 giugno 2024, n. 16528).

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