Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 786

di Fabio Pace | 23 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 23 gennaio 2026, n. 786

La lite verte sulla legittimità di un accertamento basato sull’acquisizione dall'amministratore della società, in sede di accesso presso la sede sociale, di un file con dati relativi a vendite, ordini e merci in magazzino.
La contabilità in nero, costituita da appunti personali e informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973, perché nella nozione di scritture contabili (artt. 2709 ss. c.c.) rientrano tutti i documenti che registrino in termini quantitativo o monetari i singoli atti d’impresa o rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore e il risultato economico dell'attività, spettando poi al contribuente l'onere di dare adeguata prova contraria (Cass., Sez. 5, ord. 23 maggio 2018, n. 12680; Cass., Sez. 5, ord. 30 ottobre 2018, n. 27622).
Il convincimento del giudice circa la sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale può fondarsi anche su una sola presunzione semplice, purché grave e precisa (Cass. ord. 22 dicembre 2017, n. 30803; Cass., Sez. 5, sent. 16 novembre 2011, n. 24051; Cass., Sez. 5, sent. 27 febbraio 2015, n. 4080).
Il giudizio di complessiva o intrinseca inattendibilità delle scritture contabili, ancorché formalmente corrette, costituisce il presupposto per procedere con il metodo analitico-induttivo, che consente valutazioni in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, ma anche quello per procedere con l'accertamento induttivo puro, fondato su presunzioni supersemplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, in presenza di una delle tassative condizioni previste dallo stesso art. 39, secondo comma, il quale, costituendo una facoltà per l'A.F., può prescindere anche solo in parte dalle scritture contabili e dal bilancio e non richiede alcuna specifica motivazione per l'uso di dati indicati in contabilità o in dichiarazione o comunque provenienti dal contribuente, anche a fronte di un giudizio di complessiva inattendibilità della contabilità, nel rispetto di una ricostruzione operata secondo ragionevolezza e nel rispetto della capacità contributiva (Cass., Sez. T, sent. 13 giugno 2024, n. 16528).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La lite riguarda la legittimità di un accertamento basato su dati acquisiti dall'amministratore. La contabilità in nero, se grave, precisa e concordante, è valida come indizio.