
Si lamenta che l’invito a comparire notificato dall’Ufficio fissava un incontro dopo soli due giorni lavorativi, così che non era stato possibile esercitare il diritto di difesa né preparare memorie e documenti da produrre né fornire i giustificativi delle operazioni contestate prima dell'emissione dell'avviso di accertamento.
L'art. 12 della legge n. 212/2000 reca i diritti e le garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali e in nessuno dei commi di cui è composto si parla di contraddittorio.
Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'A.F. di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente previsto dalla legge. Si tratta, infatti, di un principio di derivazione comunitaria e, pertanto, applicabile solo ai tributi armonizzati. Tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe concretamente potuto produrre elementi difensivi. In sostanza, l'omessa convocazione dell'interessato non può inficiare la validità dell'atto finale, trattandosi di una scelta rimessa alla discrezionalità degli organi accertatori, che non pregiudica affatto il diritto di difesa dell'interessato, il quale potrà sempre presentare osservazioni e memorie in vista di un chiarimento precontenzioso o semplicemente attendere l'emissione dell'avviso per poi fornire la prova contraria in sede di adesione o di giudizio.
Nella specie c'è prova dell'invito, da parte dell'ufficio, inviato al fine di instaurare il contraddittorio.

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