
Circa un avviso di accertamento emesso con metodo analitico-induttivo, con presupposto l'antieconomicità della gestione, considerate le rilevanti perdite dichiarate, l’Agenzia ritiene che la CTR non abbia tenuto conto di una serie di elementi da lei evidenziati e censura la valenza probatoria di quelli forniti dalla parte.
L'accertamento con metodo analitico-induttivo, con il quale l'Ufficio rettifica i singoli componenti reddituali, è consentito, ex art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600/1973, pure in presenza di contabilità formalmente tenuta, giacché la disposizione presuppone scritture regolarmente tenute e, tuttavia, contestabili in forza di valutazioni condotte in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, che facciano seriamente dubitare della completezza e fedeltà della contabilità esaminata; quindi, è legittimo l'accertamento su base presuntiva e il giudice di merito, per potere annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento non sia sintomatica di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Cass. sent. 5 ottobre 2007, n. 20857; Cass. sent. 7 aprile 2017, n. 9084).
Nella specie, la CTR non ha negato la possibilità che l'Agenzia ricorresse, in base al dato della ritenuta condotta antieconomica, all'accertamento analitico-induttivo, ma ha esaminato e ritenuto idonee le prove introdotte dal contribuente, volte a giustificare l'esistenza delle perdite poste a base della condotta antieconomica, elementi fattuali che il ricorso chiede di rivalutare, unitamente a quelli dedotti dall'Ufficio.

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