
Si eccepisce l’inammissibilità della revocazione proposta dall'A.F., osservando che questa avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione, trattandosi del solo gravame ammesso avverso le pronunce di ottemperanza.
L'art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992, ove dispone che "Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento", deve essere letto nel senso che la limitazione vale solo per le impugnazioni ordinarie, così che contro le sentenze emesse dal giudice dell'ottemperanza il ricorso per cassazione deve ritenersi ammesso solo per inosservanza delle norme sul procedimento, mentre la restrizione ivi prevista non è applicabile allo strumento della revocazione; peraltro, in applicazione dell'art. 403 c.p.c., che, al secondo comma, prevede che contro la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono ammessi solo i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione, la sentenza che ha revocato la pronuncia emessa in sede di ottemperanza sarà, a sua volta, soggetta alla limitazione di cui all'art. 70, comma 10, cit., con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione solo al fine di fare valere gli errores in procedendo.
Contro le sentenze pronunciate in sede di ottemperanza dalle Corti tributarie, ex art. 70, comma 10, del D.Lgs. n. 546/1992, è ammesso - quale mezzo di impugnazione - solo il ricorso per cassazione, anche quando tali decisioni non siano di accoglimento, ma di rigetto del ricorso introduttivo, dato che, non essendo l'appello compatibile con le pronunce della Corte di secondo grado, si creerebbe un sistema processuale disarmonico (Cass. 13 maggio 2003, n. 7312). Tale limitazione non può che ritenersi, in assenza di ulteriori specificazioni normative, riferita solo alle impugnazioni ordinarie, e non a quelle straordinarie, quale la revocazione.

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