
Un contribuente sostiene che la solidarietà tra sostituto e sostituito è prevista solo in caso di ritenuta a titolo d’imposta e non d’acconto, eccependo che il diritto allo scomputo delle ritenute d’imposta spetta per il solo fatto di averle effettivamente subite, in ossequio ai principi di effettività del reddito e di capacità contributiva.
Se il sostituto omette di versare le somme, per le quali, però, ha operato le ritenute d’acconto, il sostituito non è tenuto in solido in sede di riscossione, dato che la responsabilità solidale prevista dall’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 è espressamente condizionata alla circostanza che non siano state effettuate le ritenute (Cass. ord. 31 marzo 2021, n. 8903).
L’art. 64, secondo comma, del D.P.R. n. 600/1973, dimostra che il soggetto passivo dell’obbligazione in caso di sostituzione rimane il sostituito, dato che al sostituto è riconosciuta solo la facoltà di intervenire nel processo; pertanto, il dovere di versamento della ritenuta d’acconto integra un’obbligazione autonoma, rispetto all’imposta, posta ex lege in capo solo al sostituito (v. artt. 23 ss. del D.P.R. n. 600/1973). L’art. 35 del D.P.R. n. 602/1973 conferma tale lettura, prevedendo la solidarietà solo in caso di mancato versamento dell’acconto da parte del sostituito e solo nel caso in cui le ritenute non siano state operate dal sostituito. Ciò è in coerenza con quanto previsto dall’art. 22 del TUIR, che riconosce il diritto, in capo al sostituito, allo scomputo delle ritenute operate dal sostituto.

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