
Si discute se la prescrizione del credito relativo al contributo al SSN maturi in 5 o 10 anni. L’INPS eccepisce che, oltre alla richiesta di pagamento del contributo, aveva provato il recapito di ulteriore atto di interruzione della prescrizione, così che, alla notifica della cartella, neppure la prescrizione quinquennale era maturata.
Il contributo per il SSN è soggetto a prescrizione quinquennale, essendo compreso nella previsione di cui all'art. 3, comma 9, lett. b), della legge n. 335/1995, dove ha disposto la prescrizione quinquennale per tutte le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria.
Il termine di prescrizione, prima decennale, è divenuto quinquennale dal 1° gennaio 1996, ma il successivo comma 10 dell'art. 3 cit. ha fatto salva la permanenza del termine decennale per le contribuzioni relative agli anni precedenti, nel caso di atti interruttivi già compiuti e/o di procedure di recupero iniziate dall'istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente (Cass. sez. V, 5 aprile 2025, n. 8906).
Nella notifica della cartella di pagamento con raccomandata, si applica la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario, risultante dall'avviso di ricevimento, fa presumere, ex art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo se l'ente impositore invoca l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che deposita almeno in copia (Cass., Sez. V, 22 giugno 2018, n. 16528).

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