Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

di Fabio Pace | 16 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

La questione riguarda l’autonoma impugnabilità dell’atto allegato al ricorso (comunicazione a soggetto obbligato in solido dell’iscrizione a ruolo in esito a controllo ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972).
La comunicazione dell’esito del controllo ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972: “iscrizione a ruolo - soggetto obbligato in solido”, con la quale l’A.F. - a seguito di invito ad adempiere formalmente comunicato al contribuente obbligato solidale e rimasto inevaso e considerata la mancata presentazione da parte dello stesso di valide giustificazioni, richieste già nell’invito ad adempiere, al fine di dimostrare che il prezzo inferiore dei beni era stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non era connesso con il mancato pagamento dell’imposta - informa quest’ultimo della sua iscrizione a ruolo ex art. 60-bis cit., quale obbligato solidale per gli importi dovuti e non versati dal cedente, non è un atto impugnabile, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, in quanto, data la sua natura meramente informativa, non concreta un atto amministrativo avente natura provvedimentale, capace di incidere autoritativamente sulle situazioni giuridiche soggettive del contribuente, modificandole unilateralmente sotto il profilo sostanziale o processuale, inerenti o conseguenti a rapporti tributari, creditori o debitori. Né tantomeno tale comunicazione essendo successiva all’atto impugnabile, qual è l’invito ad adempiere, formalmente comunicato, costituisce la prima comunicazione con cui si palesi esistente un atto tributario di natura provvedimentale, espresso, tacito o presupposto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La comunicazione dell'iscrizione a ruolo ex art. 60-bis del D.P.R. n. 633/1972, rivolta al soggetto obbligato in solido, non è impugnabile poiché meramente informativa e priva di natura provvedimentale.