
La questione riguarda il disconoscimento parziale del credito d’imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento, portato in compensazione dalla società.
L'art. 2, comma 138, della legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008), di interpretazione autentica, dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge n. 448/1998, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o a energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d'imposta previsto dalla disposizione menzionata, da un lato, non ha privato di tale facoltà i gestori a monte e, dall'altro, ha ammesso che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia stessa, consentendo allo stesso soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo; ciò, tuttavia, non può comportare il superamento dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e, dunque, corrispondentemente, della misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere, somma originariamente prevista in 20 lire per ogni Kwh e poi aumentata a lire 42,50.
Tutti i gestori possiedono eguale legittimazione ad attivare il meccanismo agevolativo, non risultando da alcuna disposizione il contrario, e cioè che solo il gestore dell'ultimo tratto sia legittimato a farlo. Poiché la norma precisa l'ammontare dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e dunque, la misura massima del credito fiscale, in caso di più gestori, tutti essendo legittimati a concorrere all'obiettivo, la misura dello sconto praticato da ciascuno, e dunque del credito fiscale maturato, sarà misura dello sconto praticabile dall'altro e del corrispondente credito fiscale, sicché ciascuno sarà chiamato a trasferire all'utente sia lo sconto accordato dal precedente gestore sia quello proprio. Quindi, se il gestore iniziale della catena ha optato per la misura massima dello sconto, e dunque per l'utilizzo nella misura massima del credito fiscale, il gestore successivo non potrà che limitarsi a trasferire sul cliente lo sconto ricevuto dall'iniziale gestore.

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