Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

di Fabio Pace | 16 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

La questione riguarda il disconoscimento parziale del credito d’imposta per la gestione di reti di teleriscaldamento, portato in compensazione dalla società.
L'art. 2, comma 138, della legge n. 244/2007 (legge Finanziaria 2008), di interpretazione autentica, dell'art. 8, comma 10, lett. f), della legge n. 448/1998, nel riconoscere al soggetto che sia contemporaneamente gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o a energia geotermica e utente finale, di fruire del credito d'imposta previsto dalla disposizione menzionata, da un lato, non ha privato di tale facoltà i gestori a monte e, dall'altro, ha ammesso che l'utente finale dell'energia possa essere contemporaneamente soggetto gestore dell'impianto o della rete che fornisce l'energia stessa, consentendo allo stesso soggetto di applicare l'agevolazione a sé stesso, in modo analogo a quanto avverrebbe nei confronti di un utente finale terzo; ciò, tuttavia, non può comportare il superamento dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e, dunque, corrispondentemente, della misura massima del credito fiscale che lo Stato si impegna a riconoscere, somma originariamente prevista in 20 lire per ogni Kwh e poi aumentata a lire 42,50.
Tutti i gestori possiedono eguale legittimazione ad attivare il meccanismo agevolativo, non risultando da alcuna disposizione il contrario, e cioè che solo il gestore dell'ultimo tratto sia legittimato a farlo. Poiché la norma precisa l'ammontare dello sconto massimo che può essere concesso all'utente finale e dunque, la misura massima del credito fiscale, in caso di più gestori, tutti essendo legittimati a concorrere all'obiettivo, la misura dello sconto praticato da ciascuno, e dunque del credito fiscale maturato, sarà misura dello sconto praticabile dall'altro e del corrispondente credito fiscale, sicché ciascuno sarà chiamato a trasferire all'utente sia lo sconto accordato dal precedente gestore sia quello proprio. Quindi, se il gestore iniziale della catena ha optato per la misura massima dello sconto, e dunque per l'utilizzo nella misura massima del credito fiscale, il gestore successivo non potrà che limitarsi a trasferire sul cliente lo sconto ricevuto dall'iniziale gestore.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il testo discute il credito d'imposta per il teleriscaldamento, stabilendo che tutti i gestori della catena possono usufruirne, ma senza superare lo sconto massimo previsto per l'utente finale.