Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

di Fabio Pace | 16 Gennaio 2026
Rassegna di giurisprudenza 16 gennaio 2026, n. 785

Un contribuente contesta la competenza del Centro operativo di Pescara all’emissione di un avviso di accertamento nei confronti di un soggetto avente il proprio domicilio fiscale nel Comune di Roma.
Ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.L. n. 78/2010, il Centro operativo di Pescara (COP) ha solo poteri di istruttoria e di controllo, non anche impositivi, essendo l’adozione degli atti impositivi riservata all’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Al COP non spetta potestà impositiva, ma solo di indagini e supporto alle diverse articolazioni periferiche cui compete adottare l'avviso di accertamento.
In materia di diniego del credito d'imposta per investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge n. 388/2000, il COP ha poteri di istruttoria e di eventuale attribuzione del beneficio, ma non ha potestà impositiva, così che la legittimazione processuale spetta sempre alla Direzione provinciale determinata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente (Cass. 12 novembre 2010, n. 23003).
L’ente impositore è sempre l’Agenzia delle entrate, che si avvale della competenza tecnica del Centro operativo. Diversamente, si derogherebbe alla regola del domicilio fiscale del contribuente, con aggravio del suo pieno diritto di difesa (Cass. 26 febbraio 2024, n. 5100).
Occorre distinguere tra provvedimento di revoca del credito d’imposta, che costituisce manifestazione di disconoscimento della spettanza del beneficio (come tale, attratto nella competenza funzionale del COP), e atto di recupero per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati, ove invece, ex art. 1, commi 421 e 423, della legge n. 311/2003, viene individuata la competenza territoriale degli Uffici dell’Agenzia delle entrate in base al criterio ordinario del domicilio fiscale del contribuente (Cass. sent. 20 luglio 2012, n. 12662).

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un contribuente contesta la competenza del COP di Pescara a emettere avvisi di accertamento, poiché spetta all'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il COP ha solo poteri istruttori e di supporto.