
Il contributo consortile correlato all’utenza irrigua e all’erogazione dell’acqua presuppone una richiesta del consorziato ed è dovuto solo in relazione alle domande presentate; la sua quota variabile rende necessaria per ogni singolo periodo contributivo una nuova e autonoma valutazione dei presupposti impositivi.
In tema di contributi consortili di bonifica, il contributo irriguo, tanto per la sua quota fissa, che per quella variabile, ha natura di prestazione periodica nell'ambito di una causa debendi di tipo continuativo, in quanto il consorziato è tenuto al versamento dello stesso in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione resa dall'ente impositore e del conseguente beneficio fondiario, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Pertanto, il contributo irriguo, al pari di ogni altro contributo di bonifica, quale obbligazione periodica e di durata, va considerato sottoposto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c.
Con riferimento ai contributi irrigui - venendo in considerazione prestazioni di natura tributaria (Cass. 27 luglio 2023, n. 22730; Cass. 24 dicembre 2020, n. 29538; Cass. 30 dicembre 2016, n. 27471; Cass. 20 novembre 2015, n. 23815) - è possibile distinguere una quota fissa e una quota variabile: la prima è dovuta indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio ed è costituita dai costi per la potenzialità di quest'ultimo, ai fini della tenuta in efficienza e messa in funzione degli impianti; la seconda, dovuta in relazione alla quantità di acqua concretamente utilizzata, è costituita dalle spese sostenute per distribuire la risorsa irrigua e riguarda l'attività di movimento e funzionamento degli impianti direttamente legata all'erogazione del servizio (Cass. 18 febbraio 2025, n. 4179; Cass. 17 agosto 2023, n. 24733).
Le peculiarità applicative del contributo irriguo, per la sua parte cd. variabile, non sono, però, tali da escludere la connotazione periodica dell’obbligazione tributaria e, pertanto, va confermato il prevalente indirizzo interpretativo della Corte in punto di termine di prescrizione (quinquennale) del tributo.

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