
Un contribuente eccepisce il mancato rispetto del principio di neutralità dell'IVA a fronte di violazione di meri obblighi formali.
Nel caso di un contribuente che realizzi operazioni IVA completamente occultate all'A.F. (cd. evasore totale) secondo la Dir. n. 2006/112 UE - in particolare gli artt. 73 e 78, letti alla luce del principio di neutralità dell'IVA - la ricostruzione, mediante accertamento cd. induttivo puro, della maggiore materia imponibile deve essere intesa comprensiva dell'IVA, con la conseguenza che, ferma restando la possibilità di adottare sanzioni dirette a contrastare la frode fiscale, il soggetto passivo interessato deve disporre del diritto di detrarre l'IVA a monte, da esercitare entro il termine di decadenza prescritto.
Il diritto di detrazione sorge nel momento in cui l'imposta da detrarre diviene esigibile; in quel momento, però, il debito d'imposta non si estingue automaticamente, ma, semplicemente, sorge in capo al cessionario il diritto di estinguere il debito esercitando il diritto di detrazione (Cass. sent. 15 luglio 2015, n. 14767).
Il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato ad libitum del contribuente, ma tale esercizio del diritto segue delle scansioni temporali e precisi adempimenti. Se nell'anno successivo a quello in cui è maturato, in cui dovrebbe essere portato in compensazione, non è stata presentata la prescritta dichiarazione oppure la stessa risulta tardiva per presentazione oltre i 90 giorni, allora il credito deve essere portato in deduzione nella dichiarazione dei due anni successivi a quella in cui è maturato. E’ ancora la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto a comportare che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (Cass. ord. 8 aprile 2025, n. 9191).

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