
L'Ufficio contesta che l'applicazione della metodologia di calcolo TNMM con il correttivo dell'indice ROS sia stata ritenuta ingiustificata e non coerente con la prassi ministeriale e con le Linee guida OCSE.
In tema di transfer pricing (art. 110, comma 7, del TUIR), nell'ipotesi di cessione di beni infra-gruppo tra due società a basso rischio, con alea ridotta in ragione dell'unicità del centro di produzione, che opera sostanzialmente su ordini già confermati, il sistema di TNMM risulta più aderente rispetto al CUP, perché il margine di guadagno è criterio più indicativo rispetto al prezzo che non è frutto di libero mercato.
La disciplina ex art. 110, comma 7, del TUIR, impone la determinazione dei prezzi ponderati di trasferimento per operazioni similari poste in essere da imprese concorrenti sul mercato, al cui fine è possibile utilizzare il metodo elaborato dall'OCSE, che si basa sulla determinazione del margine netto della transazione (cd. TNMM), a condizione che sia selezionato il periodo di indagine, siano identificate le società comparabili, siano apportate le appropriate rettifiche contabili al bilancio della parte testata, siano tenute in debito conto le differenze tra la parte testata e le società comparabili in termini di rischi assunti o di funzioni svolte e sia assunto un indicatore affidabile del livello di profitto di redditività (Cass. 17 maggio 2022, n. 15668; Cass. 12 settembre 2022, nn. 26695-26698; Cass. 28 aprile 2023, n. 11252; Cass. sent. 31 gennaio 2024, n. 2853).
Fra i diversi criteri forniti dalle norme tecniche, spetta all'interprete individuare quello più aderente alla fattispecie concreta; la motivazione sulla scelta del criterio di calcolo o del modello matematico è scrutinata dal giudice di merito in base ai canoni propri del provvedimento (accertativo, impositivo, impoesattivo) cui accede, mentre è sindacabile in sede di legittimità attraverso la censura della violazione di legge, individuando con precisione il vizio di sussunzione del giudice di merito e indicando al contempo il criterio alternativo ritenuto più aderente al caso concreto (Cass. 10 ottobre 2024, n. 26432).

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