
Si discute se non solo la proprietà, ma il semplice possesso (svincolato, quindi, dalla titolarità del diritto reale) costituisca condizione di per sé sufficiente a fare sorgere l’obbligazione IMU.
In tema di IMU (come anche di ICI), l’avveramento dell’evento dedotto - con specifica pattuizione - in condizione risolutiva di una compravendita immobiliare non esonera l’acquirente, in quanto titolare della proprietà (ancorché “risolubile”) ex art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011 (per l’ICI, ex art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992), dall’obbligazione tributaria per le annate maturate in epoca successiva, nonostante la caducazione retroattiva degli effetti traslativi, almeno fino a quando l’ente impositore non abbia acquisito conoscenza della sopravvenienza di tale evento, non rilevando, a tale fine, la sola annotazione della relativa ricognizione tra le parti in margine alla trascrizione della compravendita condizionata ex art. 2655, primo comma, c.c.
In difetto di una comunicazione ad hoc da parte del contribuente, l’ente impositore non poteva conoscere l’avveramento dell’evento dedotto in condizione risolutiva prima dell’annotazione della ricognizione tra le parti in margine alla trascrizione della compravendita ex art. 2655, primo comma, c.c. Tuttavia, andava accertato se l’ente impositore potesse avere acquisito tale conoscenza prima dell’annotazione.
Anche a volere ritenere che, in assenza di trascrizione o annotazione nei registri immobiliari, l’ente impositore si possa avvalere di una presunzione iuris tantum di permanenza della titolarità del diritto di proprietà in capo al proprietario sub condicione, ciò che rileva è la conoscenza eventualmente acquisita aliunde prima della maturazione delle annualità oggetto di accertamento.
L'ente impositore non può dolersi sic et simpliciter di non avere potuto acquisire conoscenza della sussistenza del presupposto impositivo, riguardo alla corretta individuazione del soggetto passivo, se non attraverso la pubblicità immobiliare (Cass., Sez. trib., 19 febbraio 2025, n. 4329).

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