Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 773

di Fabio Pace | 17 Ottobre 2025
Rassegna di giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 773

L’Agenzia sostiene che la società non avesse documentalmente provato in giudizio la presenza di situazioni oggettive che ne avevano causato l’inoperatività.
In materia di società non operative, l'art. 9, par. 1, della Dir. 2006/112/CE, va interpretato nel senso che non può condurre a negare la qualità di soggetto passivo IVA a chi, in un determinato periodo d'imposta, effettui operazioni rilevanti ai fini di tale imposta il cui valore economico non raggiunga la soglia fissata da una normativa nazionale. Ciò che rileva ex art. 30 della legge n. 724/1994 è solo il fatto che tale soggetto, in un certo periodo d'imposta, abbia esercitato effettivamente un'attività economica, ponendosi tale disposizione in contrasto con l'art. 167 della direttiva IVA nella parte in cui prevede la perdita del diritto a detrazione al mancato raggiungimento di determinate soglie di ricavi (Cass. ord. 11 settembre 2024, n. 24442).
Alla luce di tali principi, art. 30 cit. va disapplicato, non potendosi derivare la privazione del diritto di detrazione in mera dipendenza dell'entità delle operazioni realizzate dalla società, ma solo ove la situazione sia riconducibile a una frode o a un abuso (Cass., 6 agosto 2024, n. 22249; Cass., 11 settembre 2024 n. 24416). Occorre quindi l'accertamento che, di là dall'operatività delle presunzioni stabilite dall'art. 30 cit., la società abbia comunque svolto attività economica ai fini dell'IVA, anche in chiave prospettica.
Il mancato ottenimento di autorizzazioni non è di per sé dirimente. Occorre vagliare se l'impedimento a conseguire l'oggetto sociale non dipenda da pur legittime scelte imprenditoriali. La condotta sul modo di confrontarsi con l'evento impeditivo che preclude il superamento del test di operatività non è sindacabile se riconducibile a una scelta imprenditoriale, ma non quando il protrarsi di tale evento sia tale da comportare l'impossibilità assoluta di esercitare l'attività d'impresa (Cass. ord. 8 luglio 2024, n. 18657). Il protrarsi per anni dell'inattività di un’impresa può, potenzialmente, risolversi in una scelta soggettiva dell'imprenditore e non essere riconducibile a una circostanza oggettiva (Cass. ord. 16 maggio 2023, n. 13336).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'Agenzia nega la qualità di soggetto IVA per mancato raggiungimento della soglia di ricavi, ma la Cassazione ribadisce che rileva l'attività economica svolta, non l'entità delle operazioni. L'inattività prolungata può essere scelta imprenditoriale.