
Si contesta la mancata riunione da parte della CTR, chiesta nell'atto di gravame degli appelli avverso le sentenze della CTP, emesse nei confronti della società e dei soci, per litisconsorzio necessario.
L'unitarietà dell'accertamento a base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del TUIR e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ogni socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla loro percezione, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente sia la società, che tutti i soci, salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali. Pertanto, tutti questi soggetti devono essere parti dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni. Questa, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria, ma gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto impugnato, con configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Pertanto, il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ex art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992 (salva la possibilità di riunione ex art. 29) e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio (Cass., S.U., sent. 4 giugno 2008, n. 14815; Cass. ord. 23 settembre 2019, n. 23585).
Va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi a entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici (Cass., Sez. 5, sent. 13 dicembre 2017, n. 29843).

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