
Si discute se la cessione del solo usufrutto di un immobile, acquistato con le agevolazioni prima casa, entro il quinquennio dall'acquisto dell'intera proprietà dell'immobile e senza il riacquisto di altra casa di abitazione entro l'anno dalla cessione dell'usufrutto, comporti o meno decadenza dall'agevolazione fiscale prima casa.
Il comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, stabilisce la decadenza dall’agevolazione per l'acquisto della prima casa solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi.
Anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 168/1982, purché destini effettivamente l'appartamento acquistato a propria abitazione dopo la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà (Cass., Sez. I, sent. 10 settembre 1999, n. 9648).
Tali benefici sono applicabili, nel concorso delle condizioni previste dalla norma stessa, in favore del compratore della nuda proprietà, dato che l'art. 3, comma 131, della legge n. 549/1995, pur essendo innovativo nella parte inerente alla determinazione di tali condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore, quando, elencando gli atti di trasferimento di case non di lusso, include quelli traslativi della nuda proprietà, nel presupposto della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) a integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato (Cass., Sez. I, sent. 6 aprile 1996, n. 3248; Cass., Sez. 5, sent. 30 gennaio 2008, n. 2071; Cass. n. 9648 del 1999 cit.; sent. 5 aprile 1996, n. 3201sent. 5 aprile 1996, n. 3201).

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