Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

di Fabio Pace | 26 Settembre 2025
Rassegna di giurisprudenza 26 settembre 2025, n. 770

Si discute se la cessione del solo usufrutto di un immobile, acquistato con le agevolazioni prima casa, entro il quinquennio dall'acquisto dell'intera proprietà dell'immobile e senza il riacquisto di altra casa di abitazione entro l'anno dalla cessione dell'usufrutto, comporti o meno decadenza dall'agevolazione fiscale prima casa.
Il comma 4 della nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa, p. I, allegata al D.P.R. n. 131/1986, stabilisce la decadenza dall’agevolazione per l'acquisto della prima casa solo in caso di trasferimento degli immobili acquistati con i benefici e non anche in caso di costituzione del diritto di usufrutto sugli immobili stessi in favore di terzi.
Anche il nudo proprietario ha diritto alle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa, di cui all'art. 1, sesto comma, della legge n. 168/1982, purché destini effettivamente l'appartamento acquistato a propria abitazione dopo la consolidazione dell'usufrutto con la nuda proprietà (Cass., Sez. I, sent. 10 settembre 1999, n. 9648).
Tali benefici sono applicabili, nel concorso delle condizioni previste dalla norma stessa, in favore del compratore della nuda proprietà, dato che l'art. 3, comma 131, della legge n. 549/1995, pur essendo innovativo nella parte inerente alla determinazione di tali condizioni, ha portata interpretativa della disciplina anteriore, quando, elencando gli atti di trasferimento di case non di lusso, include quelli traslativi della nuda proprietà, nel presupposto della loro pari attitudine (in presenza degli altri requisiti) a integrare un progetto abitativo meritevole di trattamento agevolato (Cass., Sez. I, sent. 6 aprile 1996, n. 3248; Cass., Sez. 5, sent. 30 gennaio 2008, n. 2071Cass. n. 9648 del 1999 cit.; sent. 5 aprile 1996, n. 3201sent. 5 aprile 1996, n. 3201).

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La cessione del solo usufrutto entro cinque anni non comporta decadenza dalle agevolazioni prima casa, poiché non equivale a trasferimento dell’immobile secondo la normativa vigente.